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       LA MEMORIA DIMENTICATA

a cura di Teresa Maria Rauzino


 


 

Camposanto di Orta Nova: antica cappella, tombe simili ai "Colombari".

APPENDICE DOCUMENTARIA

 

DOCUMENTO n° 1:

 

Archivio di Stato di Foggia – Collezione delle leggi e de’ Decreti Reali del Regno delle Due Sicilie – Pubb. Uff. 4, Vol. 1 pag. 281. – Legge n. 655 dell’11 marzo 1817.

 

Legge che prescrive lo stabilimento d’un camposanto in ciascun comune de’ dominj di quà del Faro.

 

Napoli, 11 Marzo 1817

 

FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME, ec. INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

 

Il costume di seppellire i cadaveri umani in sepolture stabili e dentro, o vicino i luoghi abitati, abolito fra le più colte nazioni, non potrebbe essere ulteriormente tollerato nel nostro regno, senza grave pregiudizio della salute pubblica.

Volendo Noi rettificare questo ramo di polizia sanitaria, e secondare nel tempo stesso il voto espresso a tale riguardo da’ Consigli provinciali de’ nostri dominj al di quà dal Faro;

Sulla proposizione del nostro Segretario di Stato Ministro degli affari interni;

Udito il nostro Consiglio di Stato;

Abbiamo risoluto di sanzionare e sanzioniamo la seguente legge:

ART. 1. In ogni comune de’ nostri reali dominj al di qua dal Faro sarà stabilito un camposanto fuori dall’abitato per la inumazione de’ cadaveri umani.

2. La costruzione de’ camposanti sarà regolata in modo da servire ad un tempo a garantire la salute pubblica, ad inspirare il religioso rispetto dovuto alle spoglie umane, ed a conservare le memorie onorifiche degli uomini illustri.

3. La costruzione de’ camposanti sarà cominciata nel corrente anno, e dovrà trovarsi ultimata in tutto il regno per la fine del milleottocentoventi.

La spesa di quest’opera è a carico de’ comuni rispettivi. Gl’Intendenti potranno eccitare i ricchi proprietarj, i prelati, il clero e le congregazioni a concorrere con oblazioni volontarie ad accelerare il compimento di un’opera tanto interessante la salute pubblica.

4. I comuni potranno stabilire i camposanti in qualunque fondo di proprietà pubblica, o privata, che sia riconosciuto atto a tale destinazione. Se il fondo apparterrà allo Stato, o a corporazioni e stabilimenti pubblici indistintamente, il comune l’occuperà, senza accordare verun compenso: se poi sia di proprietà privata, il comune ne pagherà al proprietario un canone corrispondente.

Ogni quistione che potrà elevarsi a tal riguardo sarà definitivamente risoluta dall’Intendente in Consiglio d’Intendenza.

5. In que’ comuni dove si trova costrutto il camposanto, o tostochè la costruzione ne sarà ultimata in ciascun comune, se ne pubblicherà l’apertura: e da quel giorno in poi è vietato generalmente, e senza veruna eccezione, di seppellire i cadaveri umani in qualsiasi altro luogo, dentro, o fuori dall’abitato.

Tutte le sepolture esistenti saranno allora indistintamente colmate e chiuse in modo che non possano mai aprirsi. Questa operazione sarà eseguita a diligenza del sindaco e degli eletti, in loro presenza, e sotto la loro responsabilità. Essi formeranno un atto, che faranno pubblicare nel comune nelle forme consuete, e di cui una copia, col certificato della seguita pubblicazione, a cura del sindaco, sarà depositata nello archivio comunale, ed un’altra in quello dell’Intendenza.

6. Chiunque dopo l’apertura del camposanto seppellirà, o farà seppellire un cadavere umano nell’abitato, o ogni altro luogo diverso dal camposanto, sarà inquisito, e punito correzionalmente, come infrattore delle leggi di polizia sanitaria.

7. Tutto ciò che è relativo alla estensione, forma e custodia de’ camposanti, al modo d’inumare i cadaveri umani, a’ monumenti privati da potervisi stabilire, ed in generale alla polizia di tali stabilimenti, sarà fissato un regolamento del nostro Ministro degli affari interni.

Vogliamo e comandiamo, che questa nostra legge da Noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro Consigliere Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro Consigliere Segretario di Stato Ministro Cancelliere, e registrate e depositata nella Cancelleria generale del regno delle Due Sicilie si pubblichi colle ordinarie solennità per tutto il detto Regno, per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolar registro, ed assicurarne l’adempimento.

Il nostro Ministro Cancelliere del regno delle Due Sicilie è particolarmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

 

Firmato, FERDINANDO.

Il Segretario di Stato

Ministro di grazia e giustizia

Firm., Marchese Tommasi.

Il Segretario di Stato

Ministro Cancelliere

Firm., Marchese di Circello.

 

Pubblicata in Napoli nel dì 15 di Marzo 1817.

 


DOCUMENTO n° 2: 

Archivio di Stato di Foggia – Collezione delle Leggi e de’ Decreti Reali del Regno delle Due Sicilie – Pubbl. Uff. 4, anno 1828 Vol. 2, pag. 157 – R.D. n. 2159 del 12 dicembre 1828.

 

Decreto prescrivente l’ultimazione dell’opera de’ camposanti.

 

Napoli, 12 Dicembre 1828.

 

FRANCESCO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

 

          Volendo che l’opera de’ camposanti sia ultimata con rimuovere gli ostacoli che l’hanno ritardata finora, e dare ad essi quella forma ed imponenza religiosa che debbono avere in un paese cattolico;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

ART.1. La legge del dì 11 di marzo 1817 per lo stabilimento de’ camposanti fuori dall’abitato di ogni comune, ed il regolamento del dì 21 dello stesso mese ed anno dato dal Ministro degli affari interni per adempimento dell’articolo 7 della detta legge, avranno piena ed intera esecuzione in quanto non viene derogato co’ seguenti articoli.

2. E’ permesso a tutti i comuni di stabilire i camposanti, o per inumazione, o per tumulazione, dove non si trovino ancora costruiti interamente.

3. Ove non sieno fatti i camposanti de’ comuni, potranno parimenti stabilirsi uniti o attaccati a chiese rurali, le quali serviranno per cappelle de’ medesimi, purchè si trovino alla distanza dall’abitato almeno di passi cento circa.

4. La corispondente deliberazione del decurionato per la scelta del sito del camposanto, e del metodo della tumulazione o della inumazione, sarà sottoposta all’approvazione dell’Intendente nel modo prescritto dalla legge.

5. Vi sarà in ogni camposanto un sito distinti, o una particolare sepoltura riserbata esclusivamente per gl’individui del clero secolare.

6. Sarà permesso alle congregazioni di acquistare per apprezzo, come per opera pubblica, e coll’aumento del decimo su ciò che sarà valutato, lungo il circuito del muro di cinta del camposanto una competente porzione di suolo, per costruire in esso a proprie spese una cappella che avrà il suo ingresso dalla parte interna del camposanto, colle corrispondenti sepolture; e di seppellire in esse i proprj confratelli, o quelli che associeranno per tali in punto di morte, colla facoltà di andare a celebrare in tale cappella gli anniversarj, ed ogni altra sacra funzione funebre, quando vorranno.

7. E’ accordato alle particolari famiglie, quando vogliano assumerne la spesa, la facoltà di acquistare dal comune una porzione di terreno del camposanto, lungo la parte interna del muro che lo circonda, purchè ne offra la latitudine; e di stabilirvi una sepoltura familiare colla corispondente inscrizione sulla lapide.

8. Le costruzioni che si faranno dalle congregazioni, o da privati in virtù de’ due precedenti articoli, non dovranno deturpare l’ordine e la simmetria del camposanto. Dovranno perciò essere eseguite sotto la direzione e vigilanza dell’autorità amministrativa, e secondo il disegno dalla medesima approvato.

9. Ogni camposanto sarà aperto per la prima volta con una solennità religiosa, e colla benedizione prescritta dal rituale. Il sindaco inviterà a tal uopo tutto il clero, e v’interverrà colle altre autorità amministrative.

10. I camposanti colle rispettive cappelle saranno aperti ogni giorno dall’ora nella quale sarà finita la inumazione o tumulazione sino al tramontar del sole, e sarà permesso a’ fedeli di andarvi a fare le preghiere col debito buon ordine.

11. Nel giorno della commemorazione de’ morti sarà celebrato nella cappella di ogni camposanto un ufficio con messa solenne, coll’assoluzione e benedizione del sepolcreto Tale sacra funzione sarà eseguita da uno degli ecclesiastici il più graduato in dignità.

12. Sarà permessa la sepoltura nelle proprie chiese agli arcivescovi, vescovi ed a’ componenti i Capitoli tanto cattedrali che collegiali, come anche a’ parrochi.

13. A tutti i conventi e monasteri de’ due sessi sarà permesso di far seppellire gl’individui delle rispettive famiglie religiose nelle proprie chiese.

14. Sarà in oltre permessa la sepoltura nelle chiese di tutti que’ conventi religiosi che sono situati ad una distanza non minore di cento passi dall’abitato di ciascun comune, mediante una retribuzione che ad ogni congregazione, o particolare famiglia riuscirà di stabilire co’ religiosi medesimi.

15. Sarà permesso la tumulazione nelle sepolture gentilizie attualmente esistenti pe’ soli individui di quelle famiglie che hanno il padronato sia delle cappelle con sepolture, sia di queste ultime soltanto.

16. Chiunque abbia una chiesa, o cappella rurale di sua proprietà fuori dall’abitato, potrà stabilirvi una sepoltura o tomba per la propria famiglia e parenti.

17. Gli Ordinarj nelle rispettive diocesi proccureranno di coadiuvare dal loro canto la esecuzione delle disposizioni contenute nel presente decreto, e veglieranno per ciò che riguarda la parte religiosa.

18. Pel dì primo di gennajo dell’anno 1831 dovranno essere completati tutti i camposanti comunali, e nel tempo medesimo chiuse tutte le sepolture non autorizzate con presente decreto.

19. Ogni precedente disposizione contraria a quelle sanzionate col presente decreto, è abrogata.

20. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici, ed il nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni, ciascuno per la parte che lo riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FRANCESCO.

 

Il Ministro Segretario di Stato

degli affari interni

F.to Marchese Amati.

Il Consigliere Ministro di Stato

Presidente interino

del Consiglio de’ Ministri

F.to De’ Medici.

 

Pubblicato in Napoli nel dì 4 di Marzo 1829. 

 

  

©2005 Lucia Lopriore

        


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