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pag. 72 - a c. di R.L. |
COMUNI MEDIEVALI
(Senza parole)

Art. XIV delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione della Repubblica Italiana: «i titoli nobiliari non sono riconosciuti; i predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome; (...) la legge regola la soppressione della Consulta Araldica».
Secondo la Corte di Cassazione, con sentenza del 16 luglio 1951, la Costituzione non pone alcun divieto all'uso pubblico o privato dei titoli nobiliari da parte di chi ne sia investito;
il non riconoscimento vale come divieto solo nei confronti dei pubblici
ufficiali, i quali hanno il dovere di omettere ogni indicazione del titolo nobiliare negli atti da essi formati.
© dicembre 2006