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pag. 72 - a c. di R.L.


COMUNI MEDIEVALI

(Senza parole)

     

   

Art. XIV delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione della Repubblica Italiana: «i titoli nobiliari non sono riconosciuti; i predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome; (...) la legge regola la soppressione della Consulta Araldica».

Secondo la Corte di Cassazione, con sentenza del 16 luglio 1951, la Costituzione non pone alcun divieto all'uso pubblico o privato dei titoli nobiliari da parte di chi ne sia investito; il non riconoscimento vale come divieto solo nei confronti dei pubblici ufficiali, i quali hanno il dovere di omettere ogni indicazione del titolo nobiliare negli atti da essi formati.

             

© dicembre 2006

   


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